Pacchi extra-UE, dal 1° novembre scatta la tassa da 2 euro: e con l’IVA il conto sale ancora

Il prelievo europeo si aggiunge ai dazi sulle importazioni e fa lievitare i costi soprattutto per gli ordini economici. Anche l’IVA pesa sul conto finale, mentre l’Italia potrebbe introdurre un ulteriore contributo da dicembre

LA NOTIZIA IN BREVE – L’Unione europea prepara una nuova stretta sugli acquisti online provenienti dai Paesi extra-UE, con conseguenze dirette sui prezzi praticati dalle grandi piattaforme di e-commerce. Dal 1° novembre 2026 è previsto un contributo doganale di 2 euro per voce merceologica, che si sommerà al dazio forfettario di 3 euro già introdotto a luglio. Considerando anche l’IVA al 22%, un ordine con due categorie di prodotti potrà comportare 12,20 euro di oneri, oltre all’imposta sul valore della merce.

Il meccanismo penalizzerà soprattutto gli acquisti di piccolo importo, spesso convenienti proprio grazie ai prezzi particolarmente bassi. Le nuove regole introducono inoltre un costo definitivo per gli operatori: la tassa di gestione non sarà rimborsabile, neppure quando il cliente restituirà i prodotti. Resta infine un’incognita tutta italiana, legata al possibile cumulo con un ulteriore contributo nazionale di 2 euro per spedizione, la cui applicazione è attualmente prevista dal 1° dicembre.

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L’APPROFONDIMENTO – Comprare online, da un venditore extra-UE, dal 1° novembre diventerà più costoso. Il calendario annunciato dalla Commissione europea indica in questa data l’entrata in vigore della nuova tassa di gestione doganale che ammonterà a 2 euro per ogni articolo, e alla quale andrà aggiunto il dazio forfettario di 3 euro già applicato da luglio alle spedizioni di valore fino a 150 euro. La somma, che da sola rischia di affossare il commercio online, può aumentare ulteriormente per effetto dell’IVA. C’è inoltre un dettaglio che preoccupa venditori e corrieri: il prelievo resterà dovuto anche quando il cliente restituisce la merce.

La Commissione europea ha definito le modalità di applicazione della misura in una guida aggiornata al 5 ottobre 2026, pubblicata due giorni dopo. Il documento affronta questioni che interessano direttamente milioni di acquirenti, dai criteri per calcolare gli importi al trattamento fiscale, fino alle responsabilità dei venditori. Il nuovo contributo coinvolgerà le merci acquistate a distanza e importate da Paesi esterni all’Unione, comprese quelle commercializzate attraverso piattaforme come Temu, Shein e AliExpress, quando le operazioni soddisfano le condizioni previste dalla normativa doganale.

Il riferimento legislativo è l’articolo 20 del Regolamento (UE) 2026/2108, che istituisce il nuovo Codice doganale europeo. La Commissione ha quantificato la tassa con l’atto delegato C(2026) 6694 del 21 settembre, ancora soggetto alla procedura di controllo delle istituzioni europee. Bruxelles punta ad avviare la riscossione il 1° novembre, dopo il completamento dell’iter formale e la pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione.

Quanto aumenterà il costo degli acquisti online?

Per comprendere l’effetto della nuova tassa sulle tasche degli utenti proviamo a fare un esempio concreto: tre magliette identiche e un orologio acquistati da un venditore cinese, con consegna in Italia e un valore complessivo inferiore a 150 euro. In dogana la spedizione genera normalmente due voci merceologiche, una per le magliette e una per l’orologio. Dal luglio scorso l’operazione comporta 6 euro di dazio forfettario, ai quali dal prossimo novembre si aggiungeranno 4 euro di tassa di gestione.

Applicando l’aliquota IVA italiana ordinaria del 22% ai due prelievi, il costo complessivo raggiunge 12,20 euro, oltre all’IVA calcolata sul valore dei prodotti.

Prima dell’introduzione della tassa di gestione, lo stesso ordine avrebbe comportato 7,32 euro tra dazio e relativa IVA.
Su una singola voce doganale l’aggravio introdotto a novembre ammonta invece a 2,44 euro, dei quali 44 centesimi derivano dall’IVA. Sommando anche il dazio già in vigore e l’imposta relativa, i due prelievi arrivano a 6,10 euro.

L’incidenza economica risulta più alta sulle merci poco costose. Per un accessorio venduto a 5 euro, pochi euro aggiuntivi possono cambiare radicalmente la convenienza dell’operazione. L’impatto sul commercio elettronico, solitamente riguardante oggetti più costosi, dipenderà dalla capacità delle piattaforme di assorbire una parte dei costi, evitando di trasferirli integralmente agli acquirenti.

Cinque prodotti possono pagare meno tasse di tre

La definizione doganale di articolo rappresenta uno degli aspetti decisivi della riforma. Bruxelles, infatti, calcola i prelievi sulla base delle voci merceologiche dichiarate, tenendo conto della classificazione tariffaria, della descrizione e, quando richiesta, anche dell’origine. Chi ordina cinque magliette identiche può quindi pagare un solo dazio forfettario e una sola tassa di gestione, per un totale di 5 euro prima dell’IVA. Se invece acquista una maglietta, un orologio e un caricabatterie, la spedizione può generare tre voci distinte e portare l’importo a 15 euro, sempre prima dell’imposta.

La Commissione ha illustrato anche una situazione più articolata, utilizzando l’esempio di tre completi da donna realizzati con tessuti differenti, spediti dalla Cina per un valore complessivo di 140 euro. Con una dichiarazione doganale semplificata H7, che impiega codici merceologici a sei cifre, i prodotti possono rientrare nella stessa voce e generare complessivamente 5 euro di oneri europei.

Con una dichiarazione ordinaria H1, invece, il livello di dettaglio della classificazione aumenta e i tre capi possono richiedere codici distinti. In quel caso dazio e tassa di gestione arrivano a 15 euro.

La scelta della dichiarazione segue regole ben precise e dipende dalle caratteristiche dell’importazione. Il sistema H7 riguarda le spedizioni di valore non superiore a 150 euro che rispettano determinati requisiti, mentre il tracciato H1 richiede informazioni più dettagliate e diventa necessario in altre circostanze, comprese le importazioni di valore superiore.

Dal punto di vista degli operatori, conoscere preventivamente la classificazione dei prodotti assume quindi un’importanza economica maggiore. Errori nelle dichiarazioni, informazioni incomplete o merci appartenenti a categorie differenti possono incidere sugli importi dovuti e rendere più complicata la gestione degli ordini.

La tassa europea di 2 euro, inoltre, si applicherà alle vendite a distanza anche oltre la soglia dei 150 euro. Per gli acquisti di valore superiore continueranno a valere le normali tariffe doganali, determinate in funzione del tipo di merce e delle condizioni applicabili, alle quali si aggiungerà il contributo di gestione.

Chi pagherà la tassa: venditori, piattaforme o consumatori?

La responsabilità del versamento ricade sul soggetto che assume l’obbligazione doganale. A seconda dell’organizzazione della vendita e delle procedure utilizzate, questo ruolo può spettare al venditore, alla piattaforma, all’importatore o al rappresentante doganale che opera per loro conto. Il consumatore, nella normale gestione delle vendite online, non figura come debitore del nuovo prelievo. Esistono però situazioni particolari in cui può presentare direttamente una dichiarazione doganale e assumere i relativi obblighi.

Sul piano commerciale conta soprattutto il prezzo finale. Una piattaforma che gestisce milioni di spedizioni potrebbe decidere di incorporare gli oneri nei prezzi dei prodotti, modificarne le condizioni di spedizione oppure chiedere un importo aggiuntivo durante il pagamento. Il nuovo sistema lascia spazio a diverse politiche commerciali, purché gli operatori rispettino gli obblighi fiscali e informativi applicabili.

Una distinzione riguarda anche il luogo da cui parte effettivamente la merce. Un prodotto acquistato sul sito di un’azienda cinese, ma già regolarmente importato e immesso in libera pratica in un magazzino europeo, segue una situazione doganale diversa rispetto allo stesso prodotto spedito direttamente dalla Cina dopo l’acquisto. Conta dunque il percorso commerciale e doganale della merce, oltre alla sede del venditore.

Il ruolo del regime IOSS e dell’IVA

Molte piattaforme utilizzano il sistema Import One Stop Shop, abbreviato IOSS, che permette di riscuotere l’IVA al momento della vendita per le spedizioni di valore non superiore a 150 euro. In questo regime il cliente paga normalmente l’imposta quando completa l’ordine e l’importazione beneficia della relativa esenzione IVA in dogana. La Commissione precisa però che la tassa di gestione entra nella base imponibile della vendita quando il venditore la addebita all’acquirente. Lo stesso principio riguarda il dazio forfettario eventualmente trasferito al cliente.

Se la piattaforma sostiene direttamente i due prelievi senza addebitarli come tali, l’IVA della vendita non aumenta per effetto di quelle somme. Al contrario, quando li include fra gli importi richiesti al consumatore, deve considerare anche il relativo trattamento fiscale.

Fuori dal regime IOSS, la dogana calcola l’IVA all’importazione includendo dazio e tassa di gestione nella base imponibile. Il risultato può rendere meno conveniente un acquisto economico, soprattutto quando il venditore non ha chiarito preventivamente quali spese siano comprese nel prezzo.

Resi online, la tassa resta anche quando la merce torna indietro

La disciplina dei rimborsi introduce una conseguenza destinata a incidere sulle politiche commerciali dei marketplace.
L’articolo 20, paragrafo 6, del nuovo Codice doganale europeo stabilisce espressamente che la tassa di gestione non è rimborsabile. Le autorità doganali maturano il diritto al pagamento quando accettano la dichiarazione, perché da quel momento avviano l’esame delle informazioni, l’analisi dei rischi e le eventuali verifiche sulla merce.

La regola riguarda anche le operazioni che non arrivano alla consegna. Se la dogana accetta la dichiarazione e successivamente nega lo svincolo, il contributo rimane dovuto. Lo stesso accade quando il dichiarante ottiene l’invalidamento della pratica dopo l’accettazione oppure quando il consumatore riceve il prodotto e decide di restituirlo.
Per un ordine con due voci doganali, i 4 euro della nuova tassa rappresentano quindi un costo definitivo per l’operatore, anche dopo il ritorno della merce al venditore.

Il rimborso dell’IVA segue una disciplina differente. Nelle procedure che prevedono il pagamento dell’imposta all’importazione, quando sussistono le condizioni per recuperarla in seguito alla restituzione della merce, il rimborso comprende anche l’IVA calcolata sulla tassa di gestione.

Per il dazio forfettario restano disponibili le procedure generali di rimborso previste dalla normativa doganale, ma il reso dopo lo svincolo non consente più di ricorrere alla precedente procedura semplificata di invalidazione della dichiarazione.

Queste disposizioni regolano i rapporti tra operatori e amministrazioni doganali. I diritti del consumatore nei confronti del venditore continuano a dipendere dalle norme applicabili al contratto, comprese quelle sul recesso e sulle garanzie.

La mancata restituzione del contributo alle imprese potrebbe comunque influenzare il funzionamento dei resi gratuiti. I grandi operatori dovranno valutare quanto incidono le restituzioni sui costi complessivi, mentre i venditori più piccoli potrebbero incontrare maggiori difficoltà nel sostenere spese doganali che non recupereranno neppure dopo il rimborso dell’ordine.

In Italia incombe un’altra tassa: altri 2 euro da dicembre?

La situazione italiana aggiunge un’incognita al nuovo calendario europeo. Con la legge di Bilancio 2026, il Parlamento ha introdotto un contributo amministrativo di 2 euro sulle spedizioni provenienti da Paesi extra-UE e di valore non superiore a 150 euro. Il Governo ne ha rinviato più volte l’applicazione, fino alla nuova decorrenza del 1° dicembre 2026, stabilita dal decreto-legge n. 162 del 17 settembre. La misura nazionale segue un criterio differente rispetto al contributo europeo: i 2 euro italiani si calcolano una volta per spedizione, indipendentemente dal numero delle voci doganali, e riguardano anche alcune importazioni estranee alle vendite a distanza ai consumatori.

Il problema nasce dalla possibile sovrapposizione degli oneri. La riforma europea permette agli Stati membri di recuperare i costi di servizi specifici ulteriori rispetto a quelli che finanzia la tassa comune, ma il contributo italiano riguarda proprio le attività amministrative connesse alle importazioni di piccole spedizioni. Per questo il suo coordinamento con la nuova disciplina europea richiede una decisione normativa. Il provvedimento nazionale risulta tuttora in vigore nella formulazione che rinvia il pagamento a dicembre, mentre il decreto-legge deve completare l’iter di conversione entro il 16 novembre 2026.

Qualora l’Italia applicasse il proprio contributo insieme ai prelievi europei, un ordine con due voci doganali distinte potrebbe comportare 6 euro di dazio forfettario, 4 euro di tassa europea e altri 2 euro di contributo nazionale. Considerando il 22% di IVA sui primi due prelievi, il totale arriverebbe a 14,20 euro, oltre all’imposta sul valore della merce.

Si tratta di uno scenario ipotetico, legato all’effettivo mantenimento della misura italiana e alla sua compatibilità con il diritto europeo. Non esiste ancora una decisione definitiva che autorizzi a considerare certo il cumulo.

L’incertezza interessa soprattutto le imprese che organizzano direttamente importazioni e vendite online, chiamate a programmare prezzi, sistemi di fatturazione e rapporti con i corrieri mentre il quadro normativo continua a evolversi.

Perché l’Unione europea vuole far pagare di più i piccoli pacchi

Bruxelles collega la tassa di gestione all’enorme crescita del commercio elettronico internazionale. Nel 2025 sono entrati nell’Unione circa 5,9 miliardi di articoli di basso valore, un volume quattro volte superiore a quello registrato nel 2022. Secondo la Commissione europea, oltre il 90% proveniva dalla Cina.
Questa massa di importazioni richiede risorse per esaminare le dichiarazioni doganali, verificare la conformità dei prodotti, individuare eventuali frodi e controllare merci che potrebbero violare le normative europee sulla sicurezza.
La relazione tecnica che accompagna il provvedimento stima in circa 5,29 miliardi di euro annui i costi delle amministrazioni doganali legati alla gestione delle vendite a distanza, comprendendo personale, sistemi informatici e controlli.

Con i volumi del 2025, il costo medio teorico sarebbe vicino a 90 centesimi per articolo. La Commissione ha però considerato anche un ridimensionamento delle importazioni dopo l’introduzione del dazio di luglio, costruendo la propria valutazione su flussi inferiori rispetto a quelli dell’anno precedente.

La stima economica resta quindi legata all’evoluzione dei volumi commerciali. Il nuovo Codice doganale prevede che la Commissione riesamini ogni due anni i costi che giustificano il contributo. Le istituzioni europee attribuiscono alla riforma anche una funzione concorrenziale: ridurre il vantaggio di cui hanno beneficiato le piattaforme capaci di far arrivare direttamente ai consumatori milioni di piccole spedizioni esenti dai dazi, mentre gli importatori tradizionali sostenevano già gli oneri doganali ordinari. Il cambiamento coinvolgerà quindi l’intera filiera commerciale, dalle grandi piattaforme asiatiche ai piccoli operatori europei che acquistano prodotti all’estero per rivenderli o farli spedire direttamente ai clienti.

L’avvio previsto per novembre permetterà di verificare come i venditori distribuiranno i nuovi costi tra prezzi e spese di spedizione. Per l’Italia, intanto, la scadenza più importante resta quella del 16 novembre: entro quella data il Parlamento dovrà decidere il destino del decreto che mantiene in calendario il contributo nazionale di dicembre.

Nota sulla trasparenza editoriale – Questo articolo è stato realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale. I contenuti sono stati successivamente esaminati, verificati e revisionati da un giornalista professionista, responsabile della versione finale pubblicata

Link e fonti

Regolamenti europei, documenti della Commissione, analisi dei costi doganali e normativa italiana utilizzati per verificare la nuova tassa sugli acquisti online provenienti da Paesi extra-UE.

  • Documento ufficiale

    The temporary EUR 3 customs duty and the Union handling fee – Guidance for Member States and Trade

    Ente: Commissione europea – DG TAXUD
    Versione:

    È la guida tecnica che chiarisce come applicare il dazio forfettario di 3 euro e la nuova tassa di gestione di 2 euro. Contiene esempi sul raggruppamento dei prodotti nelle dichiarazioni doganali, spiega il trattamento IVA nei diversi regimi di importazione e illustra le disposizioni sui resi e sulla mancata rimborsabilità della tassa. Indica il 1° novembre 2026 come data prevista per l’avvio del nuovo contributo.

    Consulta la guida ufficiale (PDF) ↗
  • Regolamento delegato

    Commission Delegated Regulation C(2026) 6694 – Amount of the Union handling fee

    Ente: Commissione europea
    Data:

    È l’atto con il quale la Commissione fissa a 2 euro per articolo l’importo della tassa di gestione dell’Unione. Il documento, trasmesso al Consiglio, stabilisce anche le condizioni temporali per la sua applicazione. Il testo consultabile corrisponde all’atto adottato, ancora soggetto alla procedura di controllo e pubblicazione prevista dalla normativa europea.

    Consulta l’atto delegato (PDF) ↗
  • Regolamento UE

    Regolamento (UE) 2026/2108 – Codice doganale dell’Unione

    Ente: Parlamento europeo e Consiglio UE
    Data:

    Istituisce il nuovo Codice doganale europeo e contiene la base giuridica della tassa di gestione. L’articolo 20 definisce le attività doganali finanziate dal contributo, individua i soggetti obbligati al versamento e stabilisce la sua non rimborsabilità. Il regolamento chiarisce inoltre le condizioni di applicazione e i poteri attribuiti alla Commissione.

    Consulta il regolamento su EUR-Lex ↗
  • Regolamento UE

    Regolamento (UE) 2026/382 – Eliminazione della franchigia doganale basata su soglia

    Ente: Consiglio dell’Unione europea
    Data:

    È il provvedimento che elimina la precedente franchigia doganale per le spedizioni di valore non superiore a 150 euro. L’articolo 2 introduce il dazio temporaneo di 3 euro per articolo, applicabile dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028 alle condizioni previste dalla norma. Permette di distinguere il dazio già in vigore dalla nuova tassa di gestione europea.

    Consulta il regolamento (PDF) ↗
  • Rapporto tecnico

    SWD(2026) 283 – Report on the costs of the services rendered by the customs authorities

    Ente: Commissione europea
    Data:

    Il documento tecnico che accompagna l’atto delegato ricostruisce i costi stimati della gestione doganale delle vendite a distanza, valutati in circa 5,29 miliardi di euro all’anno. Esamina le spese per personale, infrastrutture informatiche e controlli, insieme all’evoluzione dei volumi dell’e-commerce. Consente di verificare le ipotesi economiche utilizzate da Bruxelles per giustificare l’importo di 2 euro, distinguendo le stime dai costi effettivamente osservati.

    Consulta il rapporto tecnico (PDF) ↗
  • Decreto-legge

    Decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 – Disposizioni urgenti in materia economica e fiscale

    Ente: Governo italiano – Gazzetta Ufficiale
    Data:

    L’articolo 4 del decreto differisce al 1° dicembre 2026 l’applicazione del contributo amministrativo italiano di 2 euro sulle spedizioni di valore non superiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi, previsto dalla legge di Bilancio 2026. Il testo permette di verificare la decorrenza nazionale e la questione del possibile coordinamento con la tassa europea. Il decreto è soggetto a conversione parlamentare.

    Consulta il decreto in Gazzetta Ufficiale ↗

Fonti consultate e verificate dalla redazione di GiornaleTecnologico.net.

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Note per i lettori

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