Indice
- 1 L’aggiornamento delle regole sulla salute e sicurezza rafforza il ruolo del medico competente e introduce accertamenti mirati solo in presenza di segnali oggettivi
- 2 Che cosa prevede la nuova norma
- 3 Quali lavoratori possono essere controllati
- 4 Il “ragionevole motivo”: quando il controllo è legittimo
- 5 Perché la legge esclude i controlli generalizzati
- 6 Un nuovo equilibrio tra prevenzione e diritti
L’aggiornamento delle regole sulla salute e sicurezza rafforza il ruolo del medico competente e introduce accertamenti mirati solo in presenza di segnali oggettivi
La recente revisione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro segna un passaggio rilevante nel rapporto tra prevenzione, tutela della salute e sicurezza operativa. Con l’aggiornamento introdotto dal DL 159/2025, che integra il D.Lgs. 81/2008, viene ampliato il ruolo del medico competente, chiamato non solo a svolgere funzioni di sorveglianza sanitaria tradizionale, ma anche a intervenire in modo mirato in presenza di situazioni potenzialmente pericolose.
La ratio dell’intervento normativo è quella di ridurre il rischio di infortuni gravi o mortali quando un’alterazione psicofisica può compromettere la sicurezza del lavoratore o di terzi. I datori di lavoro hanno la possibilità di sottoporre i propri dipendenti a test su alcol e sostanze stupefacenti, ma solo entro confini rigorosamente tracciati dalla legge.
Non si tratta di controlli sistematici. Il legislatore collega in modo diretto l’accertamento sanitario alla mansione svolta e alla presenza di segnali oggettivi, rafforzando al tempo stesso le garanzie contro usi impropri o discriminatori.
Che cosa prevede la nuova norma
Con l’intervento normativo del 2025, il medico competente può eseguire visite e accertamenti mirati su alcol e sostanze stupefacenti, ma solo in condizioni ben definite.
Il riferimento centrale è l’articolo 17 del DL 159/2025, che circoscrive l’ambito di applicazione ai casi in cui l’alterazione psicofisica possa incidere sulla sicurezza.
Questo significa che il controllo è ammesso esclusivamente per le mansioni a rischio, ovvero quelle in cui un errore umano può provocare danni seri.
Il perimetro normativo si fonda su due pilastri giĂ esistenti:
• l’articolo 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125, che individua le attività sensibili ai fini della sicurezza;
• l’articolo 125 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, testo unico sugli stupefacenti, che disciplina prevenzione, cura e riabilitazione.
Questa integrazione chiarisce dove, quando e perché il controllo può avvenire, evitando interpretazioni estensive che in passato avevano generato contenziosi e incertezze applicative.
Quali lavoratori possono essere controllati
Per individuare le attività lavorative caratterizzate da elevato rischio di infortuni, il riferimento operativo resta l’Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006, che elenca le categorie per cui l’alterazione psicofisica assume rilievo diretto sulla sicurezza.
Tra le principali mansioni rientrano:
• personale sanitario, in strutture pubbliche e private;
• insegnanti e vigilatrici d’infanzia;
• autisti e conducenti di veicoli con patente B, C, D ed E;
• carrellisti e operatori di macchine movimento terra;
• addetti a lavori in quota o su strutture sopraelevate;
• operatori dell’edilizia e di macchinari pericolosi;
• controllori del traffico aereo e ferroviario;
• lavoratori a contatto con esplosivi o materiali ad alto rischio.
Si tratta di ambiti in cui una ridotta lucidità può trasformarsi rapidamente in un pericolo concreto per il lavoratore come anche per colleghi e terzi.
Il “ragionevole motivo”: quando il controllo è legittimo
Il cuore della riforma è l’introduzione esplicita del concetto di ragionevole motivo, che rappresenta la soglia minima per attivare gli accertamenti. Il medico competente può procedere solo se emergono elementi osservabili e documentabili durante l’attività lavorativa.
Il legislatore esclude espressamente valutazioni arbitrarie o basate su impressioni personali. Il sospetto deve poggiare su segnali concreti, come:
• comportamenti incoerenti rispetto alla mansione svolta;
• alterazioni fisiche o psicologiche evidenti, ad esempio difficoltà di coordinazione o linguaggio confuso;
• incidenti o mancati incidenti che suggeriscano una possibile condizione di alterazione.
In assenza di questi elementi, il controllo non è consentito.
Perché la legge esclude i controlli generalizzati
La scelta di vincolare i test al ragionevole motivo risponde a un’esigenza di equilibrio tra interessi contrapposti. Da un lato c’è la sicurezza collettiva, che impone di prevenire situazioni potenzialmente letali. Dall’altro lato restano centrali i diritti individuali del lavoratore, in particolare la dignità , la riservatezza e la tutela contro trattamenti discriminatori. Per questo motivo la norma impone alle aziende di dotarsi di procedure interne chiare, formalizzate nei:
• regolamenti aziendali;
• DVR – Documento di Valutazione dei Rischi;
• protocolli sanitari concordati con il medico competente.
Solo una gestione strutturata e documentata consente di applicare correttamente la legge.
Un nuovo equilibrio tra prevenzione e diritti
La revisione normativa non introduce una “caccia al lavoratore”, ma rafforza una logica già presente nel sistema: prevenire prima che accada l’incidente. Il controllo sanitario diventa uno strumento di sicurezza, non disciplinare, e si attiva solo in presenza di presupposti verificabili.
In questo quadro, il ruolo del medico competente assume un peso ancora maggiore, perché da lui dipende la corretta applicazione della norma. La sfida per le imprese sarà ora quella di tradurre la legge in procedure operative, evitando scorciatoie e improvvisazioni.
A cura della Redazione GTNews
Link utili:
Gazzetta Ufficiale
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | INL
Convertito in legge il Decreto Salute e sicurezza sul lavoro | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
