Nuove regole INPS su NASpI e dimissioni volontarie: la guida

Dal 1° gennaio 2025 entra in vigore una nuova regola INPS: servono 13 settimane di contributi tra due lavori per ottenere la disoccupazione

Dal 1° gennaio 2025, con l’applicazione della Legge 207 del 30 dicembre 2024, cambia una regola essenziale per l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI. La modifica interessa i lavoratori che, nei 12 mesi precedenti alla perdita involontaria del lavoro, si sono dimessi volontariamente da un precedente impiego a tempo indeterminato. Secondo la Circolare INPS n. 98 del 5 giugno 2025, per ottenere la NASpI in questi casi sarà obbligatorio dimostrare di aver versato almeno 13 settimane di contributi nel periodo compreso tra le dimissioni e la nuova perdita del lavoro. “La misura è pensata per garantire una gestione più sostenibile delle risorse pubbliche”, specifica l’Istituto. Il nuovo vincolo mira a impedire abusi nel sistema, promuovendo l’erogazione della NASpI solo a chi ha realmente mantenuto una relazione attiva con il mondo del lavoro.

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Perché servono 13 settimane tra due lavori

Negli ultimi anni l’INPS ha rilevato comportamenti distorti da parte di alcuni lavoratori, che lasciavano un lavoro stabile per poi accedere alla disoccupazione dopo brevi periodi in aziende compiacenti.

La riforma punta a bloccare questa pratica: le 13 settimane richieste rappresentano una soglia minima di lavoro utile per evitare usi impropri della NASpI. Lo scopo è preservare il senso originario della prestazione, ovvero quello di “sostegno a chi perde il lavoro senza colpa”, escludendo chi si dimette senza garantire continuità contributiva.

Quando si applica la nuova regola INPS

Il nuovo requisito riguarda solo chi si dimette volontariamente da un tempo indeterminato e poi perde un altro lavoro involontariamente entro 12 mesi. In questi casi, sarà necessario dimostrare almeno 13 settimane di contribuzione dopo le dimissioni per poter fare domanda.

Non cambiano invece le regole per:
• chi perde il lavoro senza dimettersi prima;
• chi si dimette da contratti a tempo determinato;
• chi ha dato le dimissioni più di un anno prima della perdita del lavoro.

La norma riguarda una platea limitata, ma significativa: giovani, lavoratori precari, e chi alterna periodi brevi in diversi impieghi.

Le eccezioni previste dalla normativa

La nuova regola non si applica nei casi in cui le dimissioni siano considerate involontarie per legge. Tra le principali eccezioni:

Dimissioni per giusta causa, come mancato pagamento dello stipendio o molestie;
Dimissioni durante maternità o congedo parentale, tutelate dalla normativa vigente;
Risoluzioni consensuali in sede protetta presso l’Ispettorato del Lavoro;
Trasferimenti aziendali oltre 50 km o 80 minuti di tragitto.

In queste situazioni, l’accesso alla NASpI resta valido anche senza le 13 settimane, perché si tratta di scelte non pienamente libere né volontarie.

Quali contributi valgono per le 13 settimane

Non tutte le settimane contributive contano allo stesso modo. La circolare INPS indica chiaramente quali periodi sono validi per maturare il requisito:

• settimane lavorate con retribuzione sopra la soglia minima;
• contributi figurativi per maternità o congedi parentali se indennizzati;
• contributi versati da lavoro all’estero (UE o Paesi convenzionati);
• settimane agricole convertite secondo i criteri INPS.

Non sono invece valide le settimane di:
malattia non indennizzata;
• precedenti disoccupazioni (NASpI o DIS-COLL);
• periodi con retribuzione insufficiente per generare contributi.

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